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I profughi della Venezia Giulia, che alla data del 11 maggio 1945 erano titolari o gerenti provvisori con titolo al conferimento diretto, di rivendite di generi di monopolio ubicate nel territorio non piu' soggetto alla sovranita' nazionale, e che propongano l'istituzione di rivendite ordinarie nel territorio nazionale, possono ottenerne la reggenza provvisoria a titolo di esperimento, prescindendo dal concorso previsto dal secondo comma dell'art. 83 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, sempre quando si verifichino le condizioni per l'istituzione di cui all'art. 81 del citato regio decreto 14 giugno 1941, n. 577. Tale disposizione avra' efficacia fino a due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 5 agosto 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-25;1010~art2 · fonte del testo