Gli atti ed i contratti relativi alle opere previste nella presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa, nonche' dei diritti catastali. Tali atti, se vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonche' i diritti ed i compensi spettanti agli Uffici del registro, delle imposte dirette e del catasto. Per conseguire le suindicate agevolazioni fiscali occorre che ogni singolo atto o contratto contenga la contestuale dichiarazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici che esso e' stipulato ai fini della presente legge.

Testo vigente dal 8 novembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-10-01;1133~art11 · fonte del testo