Gli atti e i contratti inerenti alla attuazione della presente legge, compresi gli atti di cessione di contributo dello Stato a favore delle imprese assuntrici dei lavori e a favore degli Istituti di credito finanziatori dei lavori stessi, e gli atti di costituzione di ipoteca, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessioni governative e dai diritti catastali. Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro e ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai Conservatori dei registri immobiliari nonche' i diritti e i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette e agli Uffici tecnici erariali e del catasto.

Testo vigente dal 18 dicembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-10-21;981~art15 · fonte del testo