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Ai sottufficiali e militari di truppa di cui alla lettera a) dell'articolo precedente che, anche computando il servizio ai sensi dell'articolo stesso, non raggiungano il diritto a trattamento di quiescenza e' concessa la pensione considerando come se avessero compiuti venti anni di servizio effettivo. Eguale trattamento e' concesso ai sottufficiali e militari di truppa di cui alla lettera b) dell'articolo precedente che contino complessivamente dodici o piu' anni di servizio effettivo.

Testo in vigore dal 22 maggio 1957 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-04-25;313~art2 · fonte del testo