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Alla maggiore spesa annua di lire 227 milioni derivante dalla attuazione della presente legge sara' fatto fronte durante l'esercizio finanziario 1956-57 mediante riduzione per uguale importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 258 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario medesimo. Con decreto del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 22 maggio 1957 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-04-25;313~art5 · fonte del testo