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E' data facolta' agli enti pubblici non economici di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 465, di disporre - mediante delibere da assoggettare alla prescritta approvazione delle autorita' di vigilanza - la concessione al dipendente personale di un assegno temporaneo annuo di lire 520.000 lorde con effetto dal 1 maggio 1973 e previa soppressione, dalla stessa data, dell'assegno incentivante eventualmente riconosciuto al personale stesso sulla base delle determinazioni assunte in materia dal Consiglio dei Ministri il 28 aprile 1972. Con le delibere di cui al comma precedente potra' essere altresi' disposto, sempre con effetto dal 1 maggio 1973, il conglobamento nello stipendio o salario dell'acconto mensile di lire 9.000 lorde eventualmente attribuito sulla base dell'accordo intervenuto in sede governativa il 26 maggio 1970. E' fatto assoluto divieto agli enti pubblici non economici cui si applica la presente legge di corrispondere al dipendente personale premi od indennita' di incentivazione, di cottimo o di produzione comunque denominati e non previsti da apposite disposizioni di legge ovvero di incrementare, in qualsiasi forma, i compensi per il lavoro straordinario effettivamente reso.

Testo in vigore dal 24 novembre 1973 al 3 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;732~artunico · fonte su Normattiva