Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 aprile 1975 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
E' data facolta' agli enti pubblici non economici di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 465, di disporre - mediante delibere da assoggettare alla prescritta approvazione delle autorita' di vigilanza - la concessione al dipendente personale di un assegno temporaneo annuo di lire 520.000 lorde con effetto dal 1 maggio 1973 e previa soppressione, dalla stessa data, dell'assegno incentivante eventualmente riconosciuto al personale stesso sulla base delle determinazioni assunte in materia dal Consiglio dei Ministri il 28 aprile 1972. Con le delibere di cui al comma precedente potra' essere altresi' disposto, sempre con effetto dal 1 maggio 1973, il conglobamento nello stipendio o salario dell'acconto mensile di lire 9.000 lorde eventualmente attribuito sulla base dell'accordo intervenuto in sede governativa il 26 maggio 1970. E' fatto assoluto divieto agli enti pubblici non economici cui si applica la presente legge di corrispondere al dipendente personale premi od indennita' di incentivazione, di cottimo o di produzione comunque denominati e non previsti da apposite disposizioni di legge ovvero di incrementare, in qualsiasi forma, i compensi per il lavoro straordinario effettivamente reso. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 20 marzo 1975, n. 70
1La L. 20 marzo 1975, n. 70 ha disposto (con l'art. 41, commma 1) che "Nei riguardi degli enti compresi nella tabella allegata, cessano di avere efficacia con la decorrenza di cui al successivo articolo 45" le disposizioni di cui alla presente legge. La stessa legge ha disposto con (con l'art. 41, commma 2) che "Le norme sopra elencate cessano inoltre di avere efficacia nei riguardi degli enti confermati mediante i decreti di cui all'articolo 3 a decorrere dalla data di entrata in vigore del rispettivo decreto, e sono abrogate alla scadenza del triennio di cui al predetto articolo 3".
Testo in vigore dal 3 aprile 1975 al 22 dicembre 2008
