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Il coefficiente di stipendio iniziale previsto per gli applicati di segreteria delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica, per gli aiutanti tecnici degli istituti e delle scuole d'istruzione classica, scientifica e magistrale, per i magazzinieri delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e elevato, dal 1 luglio 1962, da 157 a 173.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-12-20;1749~art1 · fonte del testo