L'articolo 15 della legge 18 marzo 1958, n. 349, e' sostituito dal seguente: "Il servizio prestato anteriormente alla nomina in ruolo in qualita' di assistente non di ruolo retribuito, e' coimputato fino ad un massimo di quattro anni ai fini della carriera e della progressione economica del ruolo degli assistenti ordinari, nonche' ai fini del raggiungimento della anzianita' richiesta dal precedente articolo 7. Il servizio di assistente ordinario presso Universita' o Istituto di istruzione superiore liberi o pareggiati o presso scuole di ostetricia autonome e' computato per intero ai fini della carriera, e della progressione economica nel ruolo statale medesimo. La valutazione ai fini della carriera, di cui al primo comma del presente articolo, e' disposta alla data di conseguimento della libera docenza; quella ai fini della progressione economica e' disposta in ogni classe di stipendio".

Testo vigente dal 12 febbraio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-01-26;16~art13 · fonte su Normattiva