I contributi dovuti dallo Stato per ogni esercizio finanziario alle Universita' e agli Istituti di istruzione universitaria, ai sensi dell'articolo 20 della legge 18 marzo 1958, n. 349, sono elevati alla misura complessiva di lire 800 milioni. Per l'esercizio finanziario 1961-62, la misura complessiva dei contributi e' fissata in lire 700 milioni.

Testo vigente dal 12 febbraio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-01-26;16~art16 · fonte su Normattiva