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[1]L'indennita' di ricerca scientifica e' fissata, a decorrere dal 1 novembre 1961, nelle seguenti misure mensili lorde: professori universitari di ruolo e fuori ruolo.... L. 85.000 professori universitari incaricati esterni........ L. 65.000 professori universitari incaricati interni........ L. 35.000 astronomi capi, primi astronomi, ricercatore capo e primi ricercatori................................... L. 40.000 astronomi, aiuti astronomi, ricercatori e aiuti ricercatori....................................... L. 35.000 personale scientifico incaricato degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano............. L. 20.000 assistenti universitari ordinari in possesso della libera docenza........................................ L. 40.000 assistenti universitari ordinari senza libera docenza............................................... L. 35.000 assistenti universitari incaricati................ L. 20.000

[2]L'indennita' di ricerca scientifica viene corrisposta per dodici mesi all'anno ed e' subordinata alla corresponsione dello stipendio o assegni: nei casi in cui questi sono ridotti, e' ridotta nella stessa proporzione e per lo stesso periodo di tempo. Detta indennita' e' corrisposta con ruoli di spesa fissa ed assorbe ogni altra indennita' che in atto gli interessati eventualmente percepiscono, esclusa l'indennita' di rischio e l'indennita' di carica dei rettori. L'indennita' di ricerca scientifica e' ridotta della meta' per coloro che svolgano privatamente libera attivita' professionale o di consulenza professionale retribuita con un reddito netto annuo, escluso quello derivante da diritti di autore, tassabile, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, superiore ad 1 milione di lire. Ai professori universitari direttori negli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano, nonche' al personale di cui alle tabelle C e D, annesse alla presente legge, puo' essere corrisposto, oltre l'indennita' di ricerca scientifica, l'eventuale compenso per lavoro straordinario. Agli assistenti, cui venga conferito un incarico d'insegnamento presso le Universita' ed Istituti di istruzione superiore e' attribuita, durante il periodo d'incarico, l'indennita' di ricerca nella misura spettante ai professori universitari incaricati esterni. Sono abrogati gli articoli 19 della legge 18 marzo 1958, n. 311, 17 della legge 18 marzo 1958, n. 349, e 19 della legge 18 marzo 1958, n. 276. A decorrere dal 1 novembre 1961, e' attribuita, ai direttori delle scuole di ostetricia di Venezia e Trieste l'indennita' di ricerca scientifica nella misura mensile lorda di lire 65 mila. Dalla stessa data cessa per i direttori anzidetti l'indennita' di carica, fissata dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. In nessun caso puo' essere corrisposta piu' di una indennita' di ricerca scientifica, a due o piu' diversi titoli.

Testo in vigore dal 12 febbraio 1962 al 18 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-01-26;16~art22 · fonte del testo