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Le deliberazioni sulle proposte relative agli incarichi d'insegnamento debbono essere adottate dai competenti Organi accademici entro il 15 luglio, per l'anno accademico successivo. E' data facolta' al Ministro per la pubblica istruzione di accordare una proroga di 15 giorni qualora, per comprovati motivi, gli Organi accademici non abbiano potuto deliberare in ordine alle proposte d'incarichi entro il predetto termine del 15 luglio. Oltre i termini previsti dai precedenti commi, si puo' provvedere al conferimento di incarico d' insegnamento, soltanto quando l'incarico si riferisca a materia, il cui titolare, professore di ruolo sia stato trasferito ad altra Facolta' in data successiva ai termini medesimi. L'incarico e' conferito con decreto del rettore della Universita' o Istituto di istruzione superiore, previo nulla osta del Ministro per la pubblica istruzione sentito, nei casi prescritti dalle vigenti norme, il parere della Sezione prima del Consiglio superiore. Sono parimenti disposti dal rettore tutti gli altri provvedimenti relativi agli incaricati di insegnamento, ferma restando la competenza del Ministro per la pubblica istruzione in materia di liquidazione definitiva del trattamento di quiescenza e salva, altresi', la competenza degli Uffici provinciali del tesoro nei casi previsti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544. Le funzioni di controllo preventivo, di competenza della Ragioneria centrale e della Corte dei conti, sui provvedimenti devoluti ai rettori ai sensi del precedente comma, sono devolute rispettivamente alle Ragionerie regionali dello Stato e agli uffici della Corte dei conti indicati dall'articolo 34 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

Testo in vigore dal 12 febbraio 1962 al 18 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-01-26;16~art5 · fonte su Normattiva