Le norme delegate devono rivedere lo stato giuridico dei professori ordinari e straordinari di ruolo con disposizioni dirette:

  • a)ad attuare una revisione delle procedure e dei criteri relativi all'individuazione e alla ripartizione dei posti da mettere a concorso, secondo piani pluriennali di sviluppo dell'universita', da definire, in relazione alle esigenze dell'attivita' didattica e di ricerca, da parte del Ministro della pubblica istruzione, sulla base di una sistematica indagine conoscitiva, sentite le facolta' ed il Consiglio universitario nazionale;
  • b)ad attuare gradualmente, e in ogni caso entro l'anno accademico 1981-82, un regime di impegno a tempo pieno, incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attivita' professionale esterna e con l'assunzione di qualsiasi incarico retribuito, fatta salva l'attivita' scientifica e pubblicistica; a prevedere la possibilita' da parte del professore ordinario e straordinario, con scelta reversibile pluriennale da esercitare comunque almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico, di optare per un regime di impegno a tempo definito, compatibile con l'esercizio di attivita' professionale e di consulenza continuativa esterne ma incompatibile con la funzione di rettore, preside, membro elettivo del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento e direttore dei corsi di dottorato di ricerca; a stabilire, inoltre, il numero di ore, con un minimo uguale per tutti i docenti, da dedicare all'attivita' didattica nel corso dell'anno accademico, distribuite in forme e secondo modalita' da definire di intesa tra il docente ed il consiglio di facolta' nell'ambito della programmazione dell'attivita' didattica della facolta' stessa; a determinare gli ulteriori compiti dei professori a tempo pieno, nonche' le modalita', per i professori medesimi, per le consulenze e la ricerca su contratto o convenzione da eseguirsi all'interno dell'universita'. I professori ordinari che optano per l'impegno a tempo pieno vengono iscritti in un elenco speciale degli albi professionali ove previsti e per lo svolgimento delle attivita' consentite da quanto disposto nella presente lettera;
  • c)ad incentivare la scelta del regime di impegno a tempo pieno mediante la previsione di un trattamento economico superiore di almeno il quaranta per cento del trattamento economico complessivo del corrispondente personale a tempo definito. Fermo restando quanto sopra stabilito, con particolari disposizioni si provvedera' a rivedere il trattamento economico dei professori universitari fissando differenziazioni tra il trattamento economico del professore a tempo pieno e quello del professore a tempo definito in modo che resti assicurata in tutti i casi l'anzidetta differenziazione almeno del quaranta per cento anche con l'eventuale corresponsione di una indennita' di funzione ai professori a tempo pieno che raggiungano l'ultimo parametro dello stipendio;
  • d)ad attuare gradualmente, e in ogni caso entro l'anno accademico 1981-82, una disciplina delle incompatibilita' per i professori ordinari e straordinari, che preveda il collocamento in aspettativa, per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio, dei professori di ruolo eletti al Parlamento nazionale od europeo o nominati membri di istituzioni delle Comunita' europee o comunque investiti di responsabilita' governative o nominati ad elevate cariche amministrative, politiche o giornalistiche, nonche' la determinazione dei criteri per l'eventuale collocamento in aspettativa, se richiesto dall'interessato, per la direzione di istituti e laboratori extra universitari di ricerca. Il periodo dell'aspettativa e' utile ai fini della progressione della carriera; ai professori collocati in aspettativa deve essere garantita la possibilita' di svolgere, presso l'universita' in cui sono titolari, cicli di conferenze, attivita' seminariale e attivita' di ricerca, anche applicativa;
  • e)a garantire l'inamovibilita' dei professori ordinari e straordinari di ruolo, salva la possibilita' di trasferimento, a domanda dell'interessato, ad altra facolta' della stessa universita' ovvero, dopo un triennio di servizio nella medesima sede, presso altra universita';
  • f)a rendere possibile al professore ordinario e straordinario, nella salvaguardia della liberta' di insegnamento e di ricerca fatto salvo il suo diritto al termine del corso di riprendere l'insegnamento di cui e' titolare, di essere temporaneamente utilizzato, con il suo consenso e in base a programmi determinati dal consiglio di facolta' o dal consiglio di corso di laurea, per corsi di insegnamento in materie diverse da quelle di cui e titolare, purche' comprese nello stesso raggruppamento concorsuale o in altri raggruppamenti riconosciuti affini dal Consiglio universitario nazionale, nonche' per attivita' didattiche aggiuntive rispetto a quelle del corso ufficiale d'insegnamento, incluse quelle relative all'insegnamento nelle scuole di specializzazione e nelle scuole a fini speciali, e quelle relative agli studi per il conseguimento del dottorato di ricerca;
  • g)a riservare ai professori ordinari e straordinari le funzioni di rettore, preside di facolta', direttore di dipartimento, di consiglio di corso di laurea e di coordinatore dei corsi di dottorato di ricerca. Ai professori ordinari e straordinari e' riservato inoltre il coordinamento tra i gruppi di ricerca. La direzione degli istituti, delle scuole di perfezionamento e di specializzazione e di quelle dirette a fini speciali e' riservata di norma ai professori ordinari e straordinari, salvo motivato impedimento;
  • h)a garantire e a favorire una piena commutabilita' tra insegnamento e ricerca, consentendo al professore ordinario, a sua richiesta, sentito il consiglio di facolta', di dedicarsi periodicamente, secondo un criterio di rotazione e comunque complessivamente per non piu' di due anni accademici in un decennio, ad esclusive attivita' di ricerca scientifica, anche in istituzioni universitarie di ricerca estere, comunicandone i risultati al rettore e al consiglio di facolta', con le modalita' di cui alla lettera seguente;
  • i)a promuovere e a verificare la produzione scientifica del professore ordinario. Il professore ordinario e' tenuto a presentare ogni tre anni, al consiglio di facolta' cui appartiene, una relazione sul lavoro scientifico svolto nel corso del triennio stesso, corredata dagli estremi bibliografici dei lavori ultimati. Titoli e relazioni devono essere depositati presso l'istituto di appartenenza e resi consultabili;
  • l)a consentire ai consigli di facolta' di affidare a titolo gratuito a professori ordinari e straordinari, con il loro consenso e nell'ambito della stessa facolta', lo svolgimento di un secondo insegnamento per materia affine o la supplenza di titolari indisponibili, in caso di comprovata necessita' e ove sia impossibile provvedere diversamente alla conservazione dell'insegnamento. La dotazione organica della fascia dei professori ordinari e' fissata in 15.000 posti. Non possono essere assegnati posti in soprannumero. Le norme delegate stabiliscono le modalita' per il riassorbimento, nella dotazione organica, degli attuali posti in soprannumero e dei posti convenzionati. I concorsi relativi ai posti non coperti, fino al raggiungimento di detto livello, sono banditi con periodicita' biennale, secondo i criteri di programmazione dello sviluppo universitario di cui alla lettera a) del primo comma, nel termine massimo di un decennio e dovranno accertare la piena maturita' scientifica del candidato. Nell'assegnazione dei posti di professore ordinario da mettere biennalmente a concorso, il Ministro deve tener conto, oltre che delle richieste delle facolta', delle eventuali richieste avanzate, per le discipline ricoperte, da professori associati che abbiano maturato nove anni di insegnamento in qualita' di incaricato o di associato nella stessa disciplina o gruppo di discipline; tali richieste, presentate alle facolta', devono essere fatte pervenire al Ministro dalla facolta' medesima. Per i detti casi il Ministro puo' disporre di un numero di posti pari al 20 per cento di quelli messi a concorso. Se le richieste sono in numero superiore, i posti sono concessi sino alla copertura della percentuale indicata, secondo una graduatoria di criteri stabiliti in precedenza dal Ministro della pubblica istruzione sentito il parere del Consiglio universitario nazionale. Tali posti sono assegnati all'organico delle facolta' dei richiedenti. Devono essere previste procedure che consentano, sentito il Consiglio universitario nazionale, l'assegnazione di posti di ruolo di professore ordinario, in quota limitata e tenendo conto delle richieste delle universita', a studiosi eminenti di nazionalita' non italiana che occupino analoga posizione in universita' straniere. Resta in vigore la disciplina dello straordinariato previsto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Testo vigente dal 25 febbraio 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 990/1988

    Questione infondata
    25 ottobre 1988

    L'unitarietà della funzione docente non equivale alla unicità del ruolo dei professori universitari. Il sistema normativo del 1980 statuisce una gerarchia di valori e di funzioni tra le due fasce del ruolo dei professori riservando compiti direttivi, organizzativi e di coordinamento all'ordinario acquisito all'istituzione universitaria attraverso più severa selezione concorsuale mirante ad individuare una personalità scientifica compiutamente matura, mentre la diversa modalità del reclutamento dell'associato è preordinata ad accertarne soltanto l'idoneità scientifica e didattica. Ne consegue la non fungibilità del giudizio di conferma in ruolo di quest'ultimo con il giudizio per la nomina ad ordinario, restando l'uno e l'altro vincolati a un diverso grado di accertamento, l'operosità scientifica e didattica di un idoneo e di un maturo. Ne' vale richiamare l'esonero dal periodo di prova sancito, per chi provenga da carriera corrispondente della stessa amministrazione, dall'art. 10, quinto comma, d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, concernente gli impiegati civili dello Stato, essendo questa previsione di carattere generale rispetto alla quale la denunciata normativa si pone in rapporto di specialità, attesa l'estraneità dei servizi pregressi al giudizio scientifico sui candidati al concorso per professore universitario di ruolo di prima fascia, i quali risultano tutti in condizione di totale parità. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 6 e 36, commi secondo, terzo e quarto, d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, e 4, ultimo comma, L. 21 febbraio 1980 n. 28, nella parte in cui impongono il triennio di straordinariato anche ai vincitori di concorso per professore universitario di ruolo di prima fascia, già associati confermati).

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 4 Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 158/1985

    Questione infondata
    23 maggio 1985

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. d), della legge 21 febbraio 1980, n. 28 in riferimento agli artt. 1, 3, 51 e 76 Cost. e dell'art. 13, primo comma, n. 7 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in riferimento agli artt. 3, 4, 76 Cost., proposte dal TAR della Liguria, con ordinanza del 12 maggio 1983. Così deciso in Roma, nella sede dell…

    Art. 1 cost. · Art. 3 cost. · Art. 51 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 145/1985

    Questione infondata
    14 maggio 1985

    La esclusione dei docenti a tempo definito dalla possibilità di accedere ad alcune cariche universitarie - sancita dagli artt. 4, primo comma, lett. B), della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e 11, quarto comma, lett. A), del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 - costituisce logica conseguenza della distinzione fra regime di tempo pieno e regime di tempo definito, ed è effetto, d'altro canto, di una libera manifestazione di volontà del docente universitario, per cui non ha fondamento la pretesa violazione del principio di eguaglianza. Ne' può dirsi che sia leso il diritto delle Università di darsi "ordinamenti autonomi" perché tale diritto spetta "nei limiti delle leggi dello Stato", e quindi non si tratta di autonomia piena ed assoluta, ma di un'autonomia che lo Stato può accordare in termini più o meno larghi, sulla base del suo apprezzamento discrezionale, purché non sia irrazionale. D'altra parte, le norme succitate attengono allo stato giuridico dei professori universitari (i quali sono legati da rapporti di impiego con lo Stato), mentre l'autonomia universitaria si esercita nei sensi indicati dagli artt. 17 e 18 del T.U. n. 1592 del 1933, nei quali non è cenno alcuno ne' dello stato giuridico dei docenti, ne' della composizione degli organi universitari. V'è altresì da osservare che al legislatore ordinario non è vietato di porre norme le quali, in relazione a determinate finalità di pubblico interesse, possano comportare la esclusione di taluni cittadini da alcuni uffici pubblici, sempre che ciò non sia irrazionale. E quanto, infine, al buon andamento della P.A. che sarebbe compromesso nel caso in cui la maggioranza dei docenti universitari si orientasse verso il regime di tempo definito, tale ipotesi pone in luce un mero inconveniente che sarebbe opportuno che il legislatore prendesse in considerazione, ma che non determina alcun contrasto con precetti costituzionali, tanto più che, invece, proprio le norme in discussione rappresentano una applicazione del buon andamento riferito alla vita delle Università. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 33, ultimo comma, 51, primo comma, e 97, primo comma, Cost. - delle dette disposizioni, nella parte in cui stabiliscono l'incompatibilità del regime d'impegno definito con la funzione di preside).

    Art. 3 cost. · Art. 33 cost. · Art. 51 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-02-21;28~art4 · fonte su Normattiva