Fermo restando l'articolo 39 del regolamento generale universitario di cui al regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, gli assistenti, di ruolo e non di ruolo, devono tenere aggiornato un registro nel quale vanno annotate sommariamente le ricerche, gli studi, le attivita' didattiche e le altre attivita' di istituto compiuti nel corso di ogni bimestre, secondo le modalita' stabilite dal Senato accademico.

Testo vigente dal 12 febbraio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-01-26;16~art9 · fonte del testo