' consentito alle navi mercantili battenti bandiera ungherese di poter utilizzare il Porto di Trieste come porto di armamento. Questa concessione non puo' esentare le suddette navi dall'obbligo di rispettare le disposizioni generali e speciali concernenti il regolamento di soggiorno delle navi nel porto nonche' nelle zone di operazioni commerciali e in quelle destinate al soggiorno delle navi in riparazione, in costruzione o in disarmo. Le navi ed i marittimi ungheresi durante il loro soggiorno nel Porto devono, inoltre, osservare tutte le disposizioni relative alla sicurezza del Porto emanate dall'Autorita' Marittima.

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;440~protocollo-art2 · fonte su Normattiva