I mutui di cui alla lettera a) dell'art. 1, per quanto riguarda la costruzione di nuovi edifici alberghieri, saranno concessi per opere da iniziarsi dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 18 agosto 1955
I mutui di cui alla lettera a) dell'art. 1, per quanto riguarda la costruzione di nuovi edifici alberghieri, saranno concessi per opere da iniziarsi dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 18 agosto 1955
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1955-08-04;691~art10 · fonte del testo