Per gli atti e i contratti di mutuo occorrenti per la esecuzione delle opere finanziate dagli Istituiti di cretido previsti nel precedente art. 5, anche per quanto riguarda le agevolazioni fiscali ed altri benefici, si osservano le stesse disposizioni vigenti sul credito fondiario, con le deroghe alle disposizioni medesime stabilite dalle norme che regolano i mutui della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, istituita presso la Banca nazionale del lavoro.

Testo vigente dal 18 agosto 1955

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-08-04;691~art8 · fonte del testo