E' costituito presso il Commissariato per il turismo, che ne cura la gestione, un Fondo di rotazione destinato:
- a)alla concessione di mutui venticinquennali per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi e di pensioni a tipo alberghiero;
- b)alla concessione di mutui di durata non superiore a dieci anni per l'arredamento delle aziende di cui alla precedente lettera a), nonche' per l'ammodernamento e il rinnovo dell'arredamento di alberghi e pensioni a tipo alberghiero esistenti. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 luglio 1959, n.622
1La L. 24 luglio 1959, n.622 ha disposto (con l'art. 55, comma 1) che "Il fondo di rotazione previsto dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 691, e' incrementato della somma di lire 4 miliardi.
Testo vigente dal 3 settembre 1959
