Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale

Art. 14 — Campo di applicazione della legge

I benefici della presente legge non si applicano:

  • 1)per le navi che non siano destinate al compimento di operazioni di commercio e per i galleggianti di ogni specie ad eccezione dei rimorchiatori abilitati alla navigazione oltre le 6 miglia dalla costa;
  • 2)per le navi di nuova costruzione da carico secco e da pesca di stazza lorda inferiore rispettivamente a 150 e a 50 tonnellate nonche' per quelle destinate ad armatori nazionali fino a 1.600 tonnellate di stazza lorda - rimorchiatori esclusi - che abbiano velocita' a mezzo carico con potenza normale dell'apparato motore inferiore a 12 nodi se trattasi di navi passeggeri e inferiore a 10 nodi se trattasi di altro tipo;
  • 3)per le navi abilitate al servizio marittimo dei porti e delle rade;
  • 4)per le navi costruite per conto dello Stato o a questo appartenenti;
  • 5)per le navi abilitate esclusivamente alla navigazione fluviale, lacuale e lagunare. Sono in ogni caso ammesse ai benefici della presente legge le navi destinate alla ricerca scientifica e all'istruzione nautica. In ogni caso il contributo di cui all'articolo 1 puo' essere concesso soltanto ai cantieri costruttori in esercizio al 31 dicembre 1963. Per i lavori diversi dalle nuove costruzioni i corrispondenti contributi possono essere concessi soltanto alle imprese gia' in esercizio al 1 gennaio 1967.

Testo vigente dal 2 febbraio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-01-04;19~art14 · fonte su Normattiva