Il piano, presentato da una o piu' imprese esercenti attivita' di cui al precedente articolo, deve prevedere, congiuntamente o alternativamente:

  • a)la ristrutturazione o la riorganizzazione interna delle singole imprese;
  • b)programmi di specializzazioni di produzione o di integrazione di processi produttivi;
  • c)operazioni di trasformazione, fusione, concentrazione mediante apporto di complessi aziendali idonee a realizzare notevoli riduzioni di costi. L'impresa risultante dalle operazioni di cui alla lettera c) deve avere per oggetto l'esercizio di attivita' relative alla produzione navale.

Testo vigente dal 2 febbraio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-01-04;19~art16 · fonte su Normattiva