Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale
Art. 16 — Contenuto dei piani
Il piano, presentato da una o piu' imprese esercenti attivita' di cui al precedente articolo, deve prevedere, congiuntamente o alternativamente:
- a)la ristrutturazione o la riorganizzazione interna delle singole imprese;
- b)programmi di specializzazioni di produzione o di integrazione di processi produttivi;
- c)operazioni di trasformazione, fusione, concentrazione mediante apporto di complessi aziendali idonee a realizzare notevoli riduzioni di costi. L'impresa risultante dalle operazioni di cui alla lettera c) deve avere per oggetto l'esercizio di attivita' relative alla produzione navale.
Testo vigente dal 2 febbraio 1968
