Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale

Art. 15 — Piani di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le imprese cantieristiche e le imprese costruttrici di motori navali possono sottoporre all'approvazione del Ministro per la marina mercantile piani di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale destinati a migliorare la produzione ed accrescerne la capacita' competitiva. L'approvazione e' data in base alla valutazione della rispondenza del piano alle finalita' sopra indicate, sentito il parere del comitato previsto dall'articolo 24.

Testo vigente dal 2 febbraio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-01-04;19~art15 · fonte su Normattiva