Art. 5 — Inizio e ultimazione dei lavori
I lavori di costruzione delle navi dichiarati in proprio dai cantieri debbono essere perentoriamente iniziati entro 4 mesi dalla data di presentazione delle domande. Nel caso invece di navi da costruirsi per conto altrui i lavori di costruzione devono essere iniziati non oltre i seguenti termini a decorrere dalla data in cui e' stata ricevuta dal cantiere la comunicazione prevista dal quarto comma dell'articolo precedente:
- a)entro sei mesi se la nave sia di stazza lorda non superiore a 20 mila tonnellate;
- b)entro 7 mesi se la nave sia di stazza lorda superiore a 20 mila e non superiore a 50 mila tonnellate;
- c)entro 9 mesi se la nave sia di stazza lorda superiore a 50 mila tonnellate. Le costruzioni devono essere ultimate nei seguenti termini decorrenti dalla data di inizio dei lavori:
- a)entro 28 mesi se la nave sia di stazza lorda non superiore a 20 mila tonnellate;
- b)entro 32 mesi se la nave sia di stazza lorda superiore a 20 mila e non superiore a 50 mila tonnellate;
- c)entro 40 mesi se la nave sia di stazza lorda superiore a 50 mila tonnellate. I termini suindicati, sia per l'inizio che per l'ultimazione delle costruzioni, possono essere prorogati dal Ministro per la marina mercantile ove ne sia fatta richiesta prima della scadenza e venga accertato che la inosservanza e' dovuta a causa non imputabile al cantiere. Il cantiere che non abbia osservato i termini di inizio e quelli di ultimazione dei lavori decade dal contributo.
Testo vigente dal 2 febbraio 1968
