Qualora il cantiere abbia dichiarato che la costruzione viene eseguita su commessa dovra' presentare al Ministero della marina mercantile, entro due mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al quarto comma del precedente articolo 4, copia autentica del contratto debitamente registrato, dal quale risulti la commessa della nave. In caso di mancata presentazione del contratto il cantiere decade dal contributo.

Testo vigente dal 2 febbraio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-01-04;19~art6 · fonte del testo