Le abrogazioni, le modificazioni e le integrazioni normative di cui ai precedenti articoli, ove non sia diversamente disposto, si riferiscono esclusivamente a contratti conclusi oppure ad attivita' e iniziative intraprese successivamente al 1 luglio 1984. Con le norme applicative previste dall'articolo 9 della legge 14 agosto 1982, n. 598, e dall'articolo 25 della legge 14 agosto 1982, n. 599, sono stabilite anche le modalita' di calcolo del grado di avanzamento dei lavori.

Testo vigente dal 5 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-22;111~art11 · fonte su Normattiva