Le abrogazioni, le modificazioni e le integrazioni normative di cui ai precedenti articoli, ove non sia diversamente disposto, si riferiscono esclusivamente a contratti conclusi oppure ad attivita' e iniziative intraprese successivamente al 1 luglio 1984. Con le norme applicative previste dall'articolo 9 della legge 14 agosto 1982, n. 598, e dall'articolo 25 della legge 14 agosto 1982, n. 599, sono stabilite anche le modalita' di calcolo del grado di avanzamento dei lavori.
Testo vigente dal 5 aprile 1985
