L'articolo 11 della legge 14 agosto 1982, n. 599, e' sostituito dal seguente: "Nel caso di commesse di nuove costruzioni navali acquisite dai cantieri maggiori e medi in situazioni di crisi produttiva o aziendale, prevista dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, e nel caso di commesse da parte dei Paesi in via di sviluppo, il Ministro della marina mercantile di concerto con quello del tesoro puo' elevare il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge del 20 per cento".

Testo vigente dal 5 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-22;111~art6 · fonte su Normattiva