Provvidenze in favore dell'industria cantieristica navale
Art. 11 — Aumento del contributo
((Nel caso di commesse di nuove costruzioni navali acquisite dai cantieri maggiori e medi in situazioni di crisi produttiva o aziendale, prevista dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, e nel caso di commesse da parte dei Paesi in via di sviluppo, il Ministro della marina mercantile di concerto con quello del tesoro puo' elevare il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge del 20 per cento)).
Testo vigente dal 20 aprile 1985
