E' autorizzato a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile, per l'esercizio finanziario 1959-60, lo stanziamento di lire 500.000.000, allo scopo di provvedere alla concessione di contributi, nella misura non superiore al 40 per cento della spesa documentata per le opere di cui al seguente comma, da eseguirsi da imprese, gestite da associazioni o da singoli, che esercitano la pesca direttamente con natanti di loro proprieta', iscritti, alla data della presente legge, nelle matricole, e nei registri, tenuti dagli uffici marittimi del litorale dell'alto Adriatico, a nord di Cesenatico, esclusa. Le opere ammissibili al contributo sono:

  • a)la trasformazione ed il miglioramento di scafi e di apparati motore;
  • b)la provvista, ed il miglioramento di attrezzature da pesca e di bordo.

Testo vigente dal 10 agosto 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-07-21;590~art1 · fonte del testo