I contributi di cui all'articolo 1 non sono cumulabili con altri contributi a fondo perduto erogati dallo Stato.
Testo vigente dal 10 agosto 1959
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Testo vigente dal 10 agosto 1959
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1959-07-21;590~art2 · fonte del testo