Al primo comma dell'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Il suddetto contributo e' elevato, per ciascun anno del biennio 1976-77, a lire 2.400 milioni ed e' esteso in favore dei marittimi adibiti alla pesca oltre gli stretti".
Testo vigente dal 10 giugno 1976
