Le domande di contributo di cui all'articolo 1 della presente legge devono essere dirette al Ministero della marina mercantile, tramite le competenti capitanerie di porto, in triplice esemplare di cui uno in carta bollata. Tali domande dovranno essere corredate: per l'acquisto di attrezzature da pesca, da preventivi di spesa rilasciati dalle ditte fornitrici, debitamente vistati per la congruita' dei prezzi dalle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dalle competenti capitanerie di porto; per la costruzione di opere, da progetti e disegni debitamente vistati per la congruita' dei prezzi dal competente ufficio del genio civile per le opere marittime. Le opere e gli acquisti per i quali e' stato chiesto il contributo devono essere effettuati posteriormente alla data di presentazione della domanda. Essi devono essere utilizzati - a pena di decadenza dal contributo - per gli scopi indicati nella domanda e non possono essere alienati o distolti dalla loro destinazione prima che sia decorso il termine di anni quattro dal compimento delle opere o dalla data degli acquisti, senza preventivo benestare del Ministero della marina mercantile. In caso di decadenza dal contributo, devono essere restituiti gli importi eventualmente corrisposti, maggiorati degli interessi commisurati al tasso legale dalla data della loro riscossione.

Testo vigente dal 29 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;479~art4 · fonte su Normattiva