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Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quelli per il tesoro e per il bilancio, saranno determinate le quote percentuali del fondo da destinarsi a finanziamenti, rispettivamente, del settore della pesca di altura e costiera e del settore della pesca oceanica. Eventuali modifiche alle quote percentuali di cui al presente comma potranno essere disposte con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quelli per il tesoro e per il bilancio. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno parimenti determinate le quote del fondo da concedere in anticipazioni ai singoli istituti di credito per l'anno finanziario 1968. Per gli anni successivi la ripartizione sara' effettuata entro il 30 novembre precedente l'anno finanziario. Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro, le porzioni di quota concesse in anticipazione ai singoli istituti di credito che al 3 novembre di ogni anno risultassero comunque non utilizzate, potranno essere devolute, in tutto o in parte, ad incremento delle quote gia' assegnate ad altri istituti da parte dei quali se ne preveda la utilizzazione. La concessione e l'utilizzazione delle anticipazioni saranno regolate da apposite convenzioni che il Ministro per la marina mercantile ed il Ministro per il tesoro stipuleranno con gli istituti di credito. Le convenzioni sono soggette alle imposte fisse di registro. L'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e' abrogato.
Testo in vigore dal 29 aprile 1968 al 25 giugno 1976
