Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le convenzioni stipulate con gli istituti di credito a norma dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, saranno rivedute al fine di adeguarle alle modifiche apportate dalla presente legge.

Testo vigente dal 29 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;479~art9 · fonte su Normattiva