Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le convenzioni stipulate con gli istituti di credito a norma dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, saranno rivedute al fine di adeguarle alle modifiche apportate dalla presente legge.
Testo vigente dal 29 aprile 1968
