Gli stanziamenti di cui al precedente art. 1 sono utilizzati per l'erogazione di contributi nella spesa inerente ad iniziative anche a carattere generale, intese a conseguire gli scopi di cui al citato art. 1, ed attuate non anteriormente al 1 luglio 1956. I contributi suddetti possono essere corrisposti ai produttori agricoli di canapa, singoli od associati, nonche' ad enti ed istituti di sperimentazione. Nel caso che i contributi riguardino iniziative a carattere generale, l'erogazione potra' essere effettuata a favore dei produttori in base alla quantita' di canapa conferita.

Testo vigente dal 18 novembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-11-01;1054~art2 · fonte del testo