Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad integrazione delle particolari provvidenze previste dalle vigenti disposizioni volte a promuovere l'incremento ed il miglioramento della produzione agricola e zootecnica, e' autorizzato, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio:

  • a)a concedere contributi ad enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, e ad associazioni che svolgono attivita' interessanti l'agricoltura o che inquadrino categorie professionali operanti nel campo dell'agricoltura, in relazione a particolari compiti che lo stesso Ministero puo' affidare a detti enti ed associazioni, per studi, indagini, ricerche, specializzazione ed aggiornamento di tecnici agricoli, insegnamento professionale ai contadini nonche' per la dimostrazione pratica di coltura e di allevamento;
  • b)a concedere contributi agli enti ed alle istituzioni di cui alla lettera a), per lo svolgimento di lotte fitosanitarie nonche' per studi e ricerche - anche sperimentali - per il migliore indirizzo tecnico ed economico delle operazioni di lotta;
  • c)a concedere, sempre agli enti ed istituzioni di cui alla lettera a), contributi per l'attuazione di iniziative connesse coi miglioramenti di determinate produzioni e di pratiche agricole;
  • d)a concedere borse di studio e sussidi presso istituzioni tecniche e scientifiche operanti nel campo dell'agricoltura in Italia e all'estero.

Testo vigente dal 24 luglio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-06-30;493~art1 · fonte del testo