E' autorizzato lo stanziamento di lire 750 milioni per ciascuno degli esercizi 1957-58 e 1958-59, e di lire 300 milioni per l'esercizio 1959-60, al fine di conseguire, mediante lo studio e l'applicazione di sistemi e di processi tecnici piu' progrediti, una maggiore produttivita' delle superfici investite a canapa ed una riduzione dei costi di produzione e di conservazione della fibra.

Testo vigente dal 18 novembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-11-01;1054~art1 · fonte del testo