Provvidenze a favore della riparazione navale

Art. 4 — Liquidazione del contributo

L'accertamento relativo alla esecuzione dei lavori per i quali siano stati chiesti i contributi previsti dalla presente legge e' delegato al Registro italiano navale. Con decreto del Ministro della marina mercantile saranno stabiliti i documenti necessari da presentarsi da parte delle imprese interessate alla concessione dei contributi, nonche' i termini da osservarsi, a pena di decadenza, ai predetti fini; la liquidazione del contributo avverra' a lavori ultimati, previo accertamento della congruita' del prezzo.

Testo vigente dal 25 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-14;598~art4 · fonte su Normattiva