Provvidenze in favore dell'industria cantieristica navale
Art. 15 — Accertamento dell'esecuzione dei lavori
L'accertamento relativo all'esecuzione dei lavori per i quali sono stati chiesti i contributi previsti dagli articoli 3 e 13 e' delegato al Registro italiano navale.
Testo vigente dal 25 agosto 1982
