Provvidenze a favore della riparazione navale

Art. 3 — Campo di applicazione

Sono ammissibili al contributo i lavori effettuati sulle seguenti costruzioni: ((a) navi di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate, eccettuate quelle abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade; tale limite e' ridotto a 75 tonnellate di stazza lorda per le unita' a scafo metallico a tecnologia avanzata per trasporto di passeggeri, nonche' per le unita' abilitate alla navigazione speciale limitata alla laguna di Venezia, che sono destinate al pubblico servizio lagunare di linea per il trasporto di passeggeri o di automezzi;))

  • b)rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 cavalli vapore e draghe semoventi di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate; ((c) galleggianti e costruzioni di interesse energetico, costruzioni antinquinamento, unita' per ricerche nonche' per lavori in mare, e relative pertinenze, compresi i moduli abitativi, tutti di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate)). ((Sono esclusi i lavori effettuati su unita' militari, da diporto, nonche' su quelle appartenenti allo Stato)).

Testo vigente dal 20 aprile 1985

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-08-14;598~art3 · fonte su Normattiva