Alle aziende agricole ed armentizie della Sardegna, danneggiate dalla siccita' dell'annata agraria 1954-55, possono essere concessi:

  • 1)prestiti di esercizio ad un tasso non superiore al 2,50 per cento, per una durata fino a due anni;
  • 2)contributi fino alla concorrenza del 50 per cento della somma occorrente per il ripristino della efficienza produttiva, ivi comprese le concimazioni di fondo per i terreni olivetati e la ricostituzione del patrimonio zootecnico; nonche' prestiti e mutui ad un tasso non superiore al 2,50 per cento, e per una durata fino a cinque anni, per le somme non coperte dal contributo.

Testo vigente dal 30 dicembre 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-12-23;1309~art1 · fonte del testo