Per i mutui concessi dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento e che sono gia' in ammortamento alla data della presente legge, i mutuatari - sempreche' si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 - possono chiedere l'omissione dal pagamento delle rate scadenti nell'anno 1958 e fino al 31 dicembre 1959, nonche' la proroga del mutuo per altrettante semestralita'. In tal caso l'Istituto mutuante provvedera' alla nuova liquidazione della rata costante, tenuto conto degli interessi al saggio contrattuale dal 1° gennaio 1960 fino alla prorogata scadenza, bastando a tal fine la semplice annotazione della nuova concessione a margine delle formalita' ipotecarie e di trascrizioni pubblicate in dipendenza del contratto originario di mutuo. La dilazione di cui al presente articolo non comporta alcuna modifica del concorso statale negli interessi, dal quale i mutui originari siano gia' assistiti.

Testo vigente dal 15 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-18;310~art4 · fonte del testo