Le provvidenze disposte con la legge 10 gennaio 1952, n. 3; e successive integrazioni e modificazioni, sono applicabili anche per i danni causati in provincia di Ferrara dalle alluvioni del 1950 e da quelle del 1951, che non siano gia' contemplate nella citata legge. Sono autorizzate all'uopo le seguenti spese: lire 400 milioni per la riparazione di opere di bonifica; lire 600 milioni per la concessione di contributi in conto capitale in favore delle aziende agricole danneggiate; lire 25 milioni all'anno, per trenta anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52 per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui contratti da tali aziende.

Testo vigente dal 1 agosto 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-05;992~art1 · fonte del testo