L'autorizzazione di spesa, di cui all'art. 14 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, successivamente modificata per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 2 della stessa legge e' aumentata di altri 5 miliardi di lire. Per l'esecuzione dei lavori di riparazione delle opere pubbliche di bonifica e delle opere di sistemazione dei bacini montani l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 15 della ridetta legge, e' aumentata di oltre 3 miliardi di lire.

Testo vigente dal 14 giugno 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-05-17;580~art1 · fonte del testo