Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale

Art. 10 — Installazione di nuovi apparati motori di propulsione

Fuori dal caso previsto dall'articolo 9 per l'installazione di nuovi apparati motori di propulsione su navi mercantili in esercizio e su navi di nuova costruzione con scafo diverso dal ferro puo' essere concesso un contributo integrativo nella misura di cui alla tabella n. 3. Il contributo spetta al cantiere navale o ad altro assuntore dal quale viene installato l'apparato motore; ove l'installazione di questo sia effettuata senza l'intervento di un cantiere navale o di altro assuntore, il contributo, se trattasi di nave nazionale, e' corrisposto al proprietario della nave. Qualora nell'apparato motore di propulsione vengano incorporati prodotti finiti di provenienza estera importati in franchigia doganale o usati, al contributo e' apportata una riduzione proporzionale al peso di tali prodotti rispetto al peso totale dell'apparato motore. Il contributo non puo' essere concesso per gli apparati motori di propulsione di potenza normale non superiore a 250 cavalli asse e per quelli con un numero di giri superiore a 500 al minuto primo, di potenza compresa tra 251 e 500 cavalli asse e nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 3.

Testo vigente dal 2 febbraio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-01-04;19~art10 · fonte su Normattiva