Provvidenze a favore delle costruzioni navali

Art. 2 — Domande di concessione del contributo integrativo per nuove costruzioni navali

Le domande di concessione, del contributo di cui al precedente articolo devono essere presentate al Ministero della marina mercantile. Nelle domande suddette i cantieri devono indicare le caratteristiche della nave, il costo complessivo di costruzione e la data di inizio dei lavori, la quale, per le costruzioni da eseguire per conto proprio, non puo' essere posteriore di otto mesi a quella della domanda.

Testo vigente dal 22 dicembre 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-11-29;1372~art2 · fonte su Normattiva