Provvidenze a favore delle costruzioni navali

Art. 4 — Criteri per la concessione del contributo integrativo per nuove costruzioni navali

Il Ministro per la marina mercantile concede il contributo integrativo per nuove costruzioni navali secondo l'ordine cronologico di inizio dei lavori e, a parita' di data di esso, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Ai fini del comma precedente l'esame delle domande di concessione del contributo e' effettuato dal Ministero della marina mercantile al termine di ogni successivo periodo di tre mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le somme eventualmente non impegnate sullo stanziamento relativo all'anno finanziario 1965, autorizzato con la presente legge, potranno essere utilizzate nell'anno 1966 per la concessione dei contributi previsti dalla legge medesima.

Testo vigente dal 22 dicembre 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-11-29;1372~art4 · fonte del testo