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Le provvidenze disposte dagli articoli da 1 a 5 della legge 10 gennaio 1952, n. 9, a favore delle zone disastrate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e autunno del 1951, sono estese a tutte le regioni del territorio nazionale, esclusa la Calabria, disastrate dalle alluvioni verificatesi dal 1 gennaio 1951 al 15 luglio 1954. A tale scopo e' autorizzata la spesa di lire sette miliardi e 500.000.000.

Testo in vigore dal 16 agosto 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-08-09;636~art1 · fonte del testo