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Le domande dirette ad ottenere la concessione dei contributi previsti dalle leggi richiamate nei precedenti articoli debbono essere presentate, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, rispettivamente all'Ufficio del genio civile e all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. I contributi medesimi possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purche' gli interessati ne abbiano dato preventivamente notizia agli uffici rispettivamente indicati nel precedente comma e questi abbiano proceduto all'accertamento del danno.

Testo in vigore dal 16 agosto 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-08-09;636~art3 · fonte del testo