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Per l'attuazione della presente legge sono autorizzati i seguenti stanziamenti straordinari, da iscriversi negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste:
- a)in relazione all'art. 1: lire 2 miliardi nell'esercizio finanziario 1954-55; lire 1 miliardo e 500 milioni nell'esercizio finanziario 1955-56; lire 2 miliardi nell'esercizio finanziario 1956-57; lire 2 miliardi nell'esercizio finanziario 1957-58;
- b)in relazione all'art. 2: lire 1 miliardo nell'esercizio finanziario 1954-55; lire 500 milioni nell'esercizio finanziario 1955-56. Le somme non impiegate in un esercizio vanno in aumento a quello degli esercizi successivi.
Testo in vigore dal 16 agosto 1954 al 22 dicembre 2008
