Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 agosto 1954 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Per l'attuazione della presente legge sono autorizzati i seguenti stanziamenti straordinari, da iscriversi negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste:

  • a)in relazione all'art. 1: lire 2 miliardi nell'esercizio finanziario 1954-55; lire 1 miliardo e 500 milioni nell'esercizio finanziario 1955-56; lire 2 miliardi nell'esercizio finanziario 1956-57; lire 2 miliardi nell'esercizio finanziario 1957-58;
  • b)in relazione all'art. 2: lire 1 miliardo nell'esercizio finanziario 1954-55; lire 500 milioni nell'esercizio finanziario 1955-56. Le somme non impiegate in un esercizio vanno in aumento a quello degli esercizi successivi.

Testo in vigore dal 16 agosto 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-08-09;636~art4 · fonte del testo