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A favore delle aziende agricole di cui al precedente articolo si applicano anche le provvidenze recate dagli articoli 14, 15 e 16 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142; si applicano altresi', per il ripristino delle strade rurali le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739.
Testo in vigore dal 27 marzo 1968 al 22 dicembre 2008
