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Ai pescatori di mestiere, singoli od associati, ed ai piscicoltori del lago di Lesina, che per effetto degli eventi calamitosi, di cui all'articolo 1, abbiano subito danni ai natanti, alle reti, ad altri beni strumentali ed agli impianti, possono essere concessi contributi fino al 70 per cento del danno sofferto ed in ogni caso non superiori a lire 150 mila e nei limiti di una spesa complessiva di lire 20 milioni. A tal fine gli interessati debbono presentare apposita domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste o all'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Foggia.
Testo in vigore dal 27 marzo 1968 al 22 dicembre 2008
